
Cos’è la legittima difesa preventiva nel diritto internazionale. La sua ammissibilità o meno alla luce dell’articolo 51 della Carta dell’Onu.
Uno dei temi più discussi tra esperti e giuristi di diritto internazionale è se l’articolo 51 della Carta dell’Onu, che ammette l’uso della forza nell’ipotesi di legittima difesa, autorizzi anche la legittima difesa preventiva. Ci si riferisce al caso di un attacco sferrato da uno Stato quando ha la certezza di un attacco militare imminente da parte di un altro Stato (Cfr Antonio Cassese, Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino 1984, pg 261).
Alcuni Stati hanno fatto deliberatamente uso del concetto di legittima difesa preventiva. Uno di questi è Israele, che ha fatto ricorso a questa forma di legittima difesa in diverse occasioni: nel 1967 con la guerra dei Sei Giorni; nel 1981 con il bombardamento del reattore nucleare iraniano e, più recente, con l’attacco all’Iran nel 2025. Anche gli Stati Uniti hanno richiamato la difesa preventiva in occasione della guerra in Iraq del 2003.
Alla base del punto di vista di chi sostiene l’esistenza di una norma che autorizzi la legittima difesa preventiva c’è questo ragionamento: al tempo in cui esistono missili e armi nucleari, sarebbe assurdo ritenere che uno Stato debba attendere di essere attaccato per difendersi anche sapendo che l’attacco potrebbe avvenire con armi di distruzione di massa. Anche in dottrina e giurisprudenza ci sono stati sostenitori di questa tesi, come il britannico McDougal.
Gli assertori di questo principio hanno anche descritto il fondamento giuridico della legittima difesa preventiva. Hanno sostenuto che l’articolo 51 della Carta dell’Onu non avrebbe soppresso la preesistente norma internazionale sulla legittima difesa preventiva. Questa argomentazione è stata sostenuta da nomi illustri del diritto internazionale. Oltre al già citato McDougal, anche giuristi come Waldock, Stone, Bowett, Scwebel, Kaplan, hanno ritenuto valida questa spiegazione.
La dottrina prevalente va invece in un’altra direzione e respinge questa tesi. Giuristi come Lamberti Zanardi, Antonio Cassese, Brownlie e Roling, hanno sostenuto questi due aspetti:
- non è vero che la norma consuetudinaria preesistente prevedesse la legittima difesa preventiva. Semmai richiamava, dicono, un diritto di autoconservazione e autodifesa;
- l’articolo 51 della Carta dell’Onu ha cancellato tutto il diritto preesistente, senza lasciare spazio alla legittima difesa contemplata dal diritto consuetudinario se non nei limiti in cui è autorizzata dallo stesso articolo 51.
Anche il comportamento degli Stati riconosce il rifiuto della legittima difesa preventiva. Quando nel 1981 si discusse al Consiglio di Sicurezza dell’Onu dell’attacco israeliano al reattore iracheno, tutti i membri (ad eccezione degli Stati Uniti) espressero il loro disaccordo con la concezione israeliana. E condannarono l’attacco di Israele in quanto violava la Carta dell’Onu.
Egitto e Messico fecero di più e confutarono nel Consiglio di Sicurezza proprio la dottrina della legittima difesa preventiva. Il Messico sostenne che: “E’ inammissibile invocare il diritto alla legittima difesa quando non ci sia stato alcun attacco armato. Il concetto di difesa preventiva, che per molti anni è stato usato come giustificazione degli abusi degli Stati più potenti, è stato definitivamente abolito dalla carta dell’Onu“.
La posizione di allora del Messico evidenzia che gli Stati non sono disposti ad accettare il formarsi di una norma che autorizzi la legittima difesa preventiva.


