I rapporti tra autorità consolari e autorità diplomatiche

Il diritto diplomatico e consolare è una parte importante del diritto internazionale pubblico. Uno dei temi più approfonditi in questo ambito è quello dei rapporti tra autorità consolari e diplomatiche.

La missione diplomatica (Ambasciata) in un Paese straniero sovraintende e coordina l’attività dei consolati istituiti nello Stato presso il quale è accreditata. Questo rapporto ha assunto la fisionomia di una vera e propria dipendenza gerarchica.

Il punto di partenza per capire i rapporti tra autorità consolari e diplomatiche è il D.P.R. 18/1967. Questo decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che l’attività consolare è una delle attribuzioni degli uffici diplomatici e che questi utlimi sono intitolati ad esercitare attività consolare in tutti i casi e campi in cui vengono meno gli uffici specifici.

In altri termini significa che le missioni diplomatiche (come le Ambasciate) possono esercitare funzioni consolari.

Vuole anche dire che, dove non è presente un ufficio consolare separato, è l’ufficio diplomatico a farsi carico della tutela dei cittadini, del rilascio visti e degli atti notarili. In pratica, “fonde” le due attività sotto un’unica guida quando necessario.

Quest’ultimo caso può accadere sia in via straordinaria quanto in via ordinaria. Vediamo queste due ipotesi.

Quella straordinaria si verifica quando gli uffici diplomatici si sostituiscono a quelli consolari. Succede nel momento in cui un Consolato si trovi nell’impossibilità di funzionare oppure quando c’è una disposizione in tal senso del Ministro degli Affari esteri.

La seconda, quella ordinaria, si verifica qualora vi siano località non comprese nella circoscrizione di nessun Consolato; qualora ci siano vice-consolati o agenzie consolari non dipendenti da altri uffici, oppure si tratti di provvedere a funzioni o compiti esclusi dalle attribuzioni dei consoli onorari o dei reggenti di uffici di prima categoria e non affidate ad altri Consolati.

Va anche detto che la missione diplomatica può impartire tutte le istruzioni che ritiene opportune ed incontra come solo limite la competenza “attribuita specificamente per legge” ai singoli Consolati (articolo 39 del D.p.r. 18/1967). Se c’è un dissenso sulla competenza prevale la tesi sostenuta dalla missione diplomatica.

Infine, va osservato che la legge consolare usa due espressioni diverse in merito agli uffici consolari. In alcuni casi conferisce competenze all’autorità consolare in genere, mentre in altri attribuisce compiti al Capo dell’Ufficio Consolare nel cui distretto si verifica un determinato fatto. L’interpretazione è che in quest’ultima ipotesi si ha una competenza esclusiva del Console e, quindi, non può esserci ingerenza delle autorità diplomatiche.

Molte di queste norme sono state snellite o aggiornate con il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, che oggi è il punto di riferimento principale per le funzioni consolari, pur mantenendo l’ossatura dell’impianto del 1967.


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