Diritto internazionale del mare: il mare territoriale (parte 2)

Dalla libertà dei mari al controllo degli stati costieri sulle acque adiacenti. Ciclo di quattro lezioni sul diritto internazionale del mare in occasione dei 40 anni della Convenzione di Montego Bay.

Cosa si intende per diritto internazionale del mare territoriale? La prima delle quattro convenzioni sul diritto del mare firmate a Ginevra nel 1958 riguarda il mare territoriale e la zona contigua. Se ne occupa anche la Convenzione di Montego Bay del 1982.

Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua

Convenzione di Montego Bay


Diritto internazionale e mare territoriale

E’ la cintura di mare sottoposta alla sovranità dello Stato costiero. Nel corso del XIX e XX secolo si è andata formando una norma consuetudinaria che limita il confine del mare territoriale a 12 miglia. Questa regola delle 12 miglia è stata codificata nella convenzione di Montego Bay del 1982. L’articolo 3 stabilisce che “Ogni Stato ha diritto a fissare l’estensione del proprio mare territoriale fino ad un limite che non superi le 12 miglia marine a partire dalla linea di base …”.

Il limite delle 12 miglia, stabilito dal diritto consuetudinario prima di Montego Bay, poteva svuotare di significato l’istituto della zona contigua di vigilanza doganale e sanitaria, richiamata nella Convenzione di Ginevra del 1958. L’articolo 24 di questa convenzione prevede che “in una zona d’alto mare contigua al suo mare territoriale, lo Stato costiero può esercitare il controllo sia per prevenire la violazione delle proprie leggi sia per reprimere queste violazioni se commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale. Sempre l’articolo 24 fissava a 12 miglia dalla costa la distanza massima della zona contigua. Di conseguenza, il mare territoriale andava a assorbire la zona contigua.
Successivamente, la Convenzione di Montego Bay ha esteso la zona contigua a 24 miglia (articolo 33).


Il mare territoriale italiano

L’Italia si era già conformata al diritto consuetudinario delle 12 miglia di mare territoriale. Con la legge n. 359 del 24 agosto 1974 è stato modificato l’articolo 2 del Codice della Navigazione (che prevedeva il mare territoriale a 6 miglia) estendendo a 12 miglia le acque territoriali. La medesima legge assorbiva anche l’articolo 33 della legge del 25 settembre 1940 che fissava in 12 miglia la zona contigua di vigilanza.


Cos’è la linea di base del mare territoriale

Da quale punto della costa si misura la distanza delle 12 miglia? Qual è la linea di base del mare territoriale? La questione ha dato luogo a non pochi problemi.

Una delle controversie più celebri, ci racconta Benedetto Conforti (Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica pg 242), è stata quella tra Gran Bretagna e Norvegia sulle navi da pesca norvegesi. La questione finì davanti alla Corte Internazionale di Giustizia nel 1951. La Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale adotta due criteri: quello della linea di bassa marea (articolo 3), cioè quella che segue la costa, e quello delle linee rette (articolo 4). Quest’ultimo può essere usato in deroga al criterio della bassa marea.

Il sistema delle linee rette congiunge con una linea tutti i punti sporgenti di una costa. Se ci sono scogli o isole la linea retta congiunge le estremità delle isole o degli scogli medesimi. Rimane il problema di capire quale sia la sporgenza massima utilizzabile da cui calcolare il limite delle 12 miglia. La Convenzione di Ginevra non dà una risposta concreta ma si limita a dire che “non deve discostarsi in misura apprezzabile dalla costa”. E aggiunge che le acque situate all’interno della linea “devono essere sufficientemente legate al dominio terrestre per essere legate al regime delle acque interne”.

Come si vede non c’è una soluzione precisa. La prima delle quattro Convenzione di Ginevra si limita a esprimere quello che possiamo definire un orientamento e lascia ampia discrezionalità agli Stati.


Baie

Una disciplina particolare, legata sempre al concetto di linea di base, è quella delle baie. L’articolo 7 della Convenzione di Ginevra stabilisce questo. Se la distanza tra i punti naturali d’entrata della baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che congiunge questi punti. Di conseguenza, tutte le acque della baia sono considerate acque interne. Se invece questa distanza eccede le 24 miglia, si traccia all’interno della baia una linea retta di 24 miglia così da lasciare come acque interne la maggiore superficie di mare possibile.

Va rilevato che l’articolo 7 specifica cosa sono le baie. Considera baie quelle insenature che penetrino in profondità nella costa e la cui superficie sia uguale o superiore a quella di un semicerchio con un diametro uguale alla linea di entrata. Solo a queste si applica la regola delle 24 miglia.

Quindi, baie, golfi e insenature che non abbiano una profonda rientranza nella costa sono escluse dall’applicazione dell’articolo 7. E possono essere chiuse interamente se ci sono i requisiti previsti dall’articolo 4: il sistema delle linee rette.

Merita un accenno il concetto di baie storiche. Sono quelle sulle quali lo Stato costiero può vantare diritti esclusivi che si sono consolidati nel tempo grazie al consenso degli altri Stati. Sono quindi da considerare acque interne. (Per esempio la Baia di Chesapeake).

Va altresì rilevato che la linea di base del mare territoriale è importante in quanto più è spostata verso il largo maggiore è l’accaparramento delle risorse marine. Per questo motivo, gli Stati hanno chiuso golfi e baie di vaste proporzioni. L’Italia per esempio chiuse il Golfo di Taranto con un Decreto del Presidente della Repubblica (n. 816 del 26 aprile 1977) qualificandola coma baia storica. Una decisione alquanto anomala, secondo alcuni giuristi, perché un atto amministrativo ha derogato una legge. Nel dettaglio l’articolo 2 del codice della navigazione che faceva coincidere la linea di base del mare territoriale con la linea di bassa marea.


Limiti dei poteri dello Stato costiero sul mare territoriale

Se i poteri dello Stato costiero sul mare territoriale sono gli stessi che esercita sul territorio, ci sono in realtà due limiti al potere dello Stato sul mare.
Il primo riguarda il diritto di passaggio “inoffensivo e innocente” delle navi straniere. Se ne occupa la Convenzione di Ginevra agli articoli 14-17. Un passaggio è considerato inoffensivo se non reca pregiudizio alla pace, ordine e sicurezza dello stato costiero. Vale sia per le navi civili sia per quelle militari. Le navi straniere hanno dunque diritto a transitare, navigare nelle acque interne o prendere il largo proveniendo da queste. Solo se il passaggio non è inoffensivo lo stato costiero può prendere le misure per impedirlo.
Il secondo limite riguarda giurisdizione penale sulle navi straniere. Lo stato costiero non ha giurisdizione penale per fatti che non hanno ripercussioni sulla comunità del suo territorio e sono puramente interni alla nave straniera.


Letture consigliate:
Benedetto Conforti: Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli
Tullio Scovazzi: La linea di base del mare territoriale, Giuffré Editore, Milano
Ian Brownlie: Principles of public international law, Oxford University Press, Oxford
Rosario Sapienza: Spazi marini e diritto internazionale, Libreria editrice Torre, 2022


Cos’è il diritto internazionale del mare (parte 1)

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